UTILIZZO DI SPECIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO

UTILIZZO DI SPECIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO

Anche il Datore di Lavoro deve svolgere il corso di formazione.

Come ormai noto l’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 ha disciplinato i corsi di formazione obbligatori per gli operatori che utilizzano particolari attrezzature di lavoro (obbligo previsto dall’ art. 73 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

Recentemente uno dei decreti attuativi del famoso JOBS ACT ha introdotto un’importante e sostanziale specifica alla definizione di “operatore”: all’ art. 20 comma 1 lettera l) del D.Lgs 14 Settembre 2015 n. 151 l’ operatore è definito come: “il lavoratore incaricato dell’uso di un’attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso”. La logica conseguenza che deriva da tale modifica è pertanto l’obbligo posto anche in carico al datore di lavoro (che fa uso di attrezzature particolari) di svolgere gli specifici corsi di formazione. Di seguito si riporta l’elenco delle attrezzature per le quali è previsto l’obbligo di partecipazione al corso di formazione:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili
  • Gru a torre
  • Gru mobile
  • Gru per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra
  • Pompe per calcestruzzo

Condividi questo articolo: